L’obbligo di pagamento è disposto dalla legge 3/76 e successive modifiche. La definizione dei contributi e di eventuali riduzioni sono stabiliti a livello di Ordine provinciale. Questo Ordine, con Deliberazione n. 611/4 del 29.11.2019, ha validato gli importi per il 2020.
A questo riguardo si precisa quanto segue:
1. Il contributo ridotto a 140 euro è specificatamente contemplato per gli iscritti dipendenti pubblici che per legge non possono esercitare la libera professione. È previsto inoltre che il pagamento dello stesso sia subordinato alla trasmissione alla Segreteria dell’Ordine, del modulo sotto riportato, in cui l'iscritto dichiara di svolgere attività professionale nell’esclusivo interesse dello Stato o della pubblica amministrazione e di non avere deroghe per l’esercizio della libera professione, neanche occasionalmente; in altri termini l'iscritto dichiara che il contratto con l’ente pubblico prevede esplicitamente il divieto di svolgere attività di libera professione, anche in modo occasionale.
2. NON è previsto alcuna riduzione del contributo ordinario invece per i dipendenti pubblici o ex dipendenti pubblici che non esercitano la libera professione pur avendone la facoltà ai sensi della normativa e delle clausole contrattuali.
3. Allo stesso modo NON si può applicare il contributo ridotto a chi svolge attività di lavoro subordinato in situazioni differenti di quelle di cui al punto 1, anche nel caso l’iscritto non eserciti la libera professione.