Sospensione dall’albo per il professionista che non comunicherà il proprio domicilio digitale (indirizzo di posta elettronica certificata) all’Ordine di appartenenza. È quanto previsto dall’art. 29, comma 7 bis: “Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”.
A tal riguardo si precisa che l’obbligo è per tutti gli iscritti all’Albo indipendentemente dallo stato giuridico professionale (es. liberi professionisti, dipendenti privati e dipendenti pubblici, etc.), pertanto si invitano gli iscritti a comunicare il proprio indirizzo PEC a protocollo.odaf.milano@conafpec.it: è possibile attivare gratuitamente la PEC secondo le modalità indicate a questo link