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Consiglio Ordine Nazionale Dottori Agronomi e Dottori Forestali

Fattura elettronica, marca da bollo e regime forfettario


Il DM 28.12.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 7.1.2019 n. 5, modificando l’art. 6 del DM 17.6.2014, ha stabilito le nuove modalità per l'assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
Il versamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare dovrà essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo a detto trimestre. L'ammontare dell'imposta dovuta sarà comunicato dall'Agenzia delle Entrate all'interno dell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" e verrà determinato sulla base dei dati contenuti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio.
Il pagamento potrà essere effettuato mediante un apposito servizio, presente sul medesimo portale, con addebito su conto corrente bancario o postale, o utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate.
Ricordiamo che l’indicazione della  marca da bollo sulle  fatture elettroniche è obbligatoria, se ricorre il presupposto.
I professionisti a regime forfettario che emettono fatture (obbligatoriamente elettroniche) alla PA, devono inserire l'indicazione del bollo.