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Consiglio Ordine Nazionale Dottori Agronomi e Dottori Forestali

Provvedimenti disciplinari

I provvedimenti disciplinari sono trattati come segue:
- avvertimento (art. 38, comma 1, lettera a, e art. 39, legge 3/1976), sono archiviati nel fascicolo personale e non hanno il requisito per la pubblicazione;
- censura (art. 38, comma 1, lettera b, e art. 40, legge 3/1976), sono annotati nell’albo e pubblicati nell’Elenco degli iscritti accanto al nome dell’iscritto cui è stato comminato;
- sospensione (art. 38, comma 1, lettera c, e art. 41, comma 1, legge 3/1976), sono annotati nell’albo e pubblicati nell’Elenco degli iscritti accanto al nome dell’iscritto cui è stato comminato;
- sospensione per morosità (art 34, comma 2, legge 3/1976), annotati nell’albo e sono pubblicati nell’Elenco degli iscritti accanto al nome dell’iscritto cui è stato comminato;
- radiazione (art. 38, comma 1, lettera d, e art. 42, legge 3/1976), comportano la cancellazione degli iscritti stessi il cui nominativo è cancellato dall’albo, indicandone la motivazione, e non compare nell’Elenco degli iscritti.